Art. 1.
(Modifica dell'articolo 2094
del codice civile).

      1. L'articolo 2094 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 2094. - (Lavoratore economicamente dipendente). - È lavoratore economicamente dipendente chi si obbliga, di norma a tempo indeterminato salve le eccezioni previste dalla legislazione vigente, mediante retribuzione a prestare la propria attività sia materiale che intellettuale in via continuativa all'impresa, con destinazione esclusiva del risultato al datore di lavoro. Con il termine impresa si intende anche qualsivoglia altra diversa attività organizzata che, mediante retribuzione, beneficia della prestazione del lavoratore.
      Il contratto di lavoro del lavoratore economicamente dipendente, indipendentemente dalla sua denominazione giuridica, deve essere stipulato per iscritto e prevedere mansioni, categoria, qualifica e trattamento economico e normativo da riconoscere al lavoratore.
      L'eventuale esclusione, per accordo tra le parti espresso o per fatti concludenti, dell'esercizio da parte del datore di lavoro dei poteri di cui agli articoli 2103, primo comma, primo e secondo periodo, 2104, secondo comma, 2106, nonché dell'applicazione degli articoli 2100, 2101, 2102 e 2108 del presente codice e dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non comporta l'esclusione dei lavoratori economicamente dipendenti dalla fruizione delle discipline generali di tutela del lavoro previste dal presente codice, dalle leggi speciali e dai contratti collettivi nazionali di lavoro firmati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nè può dare luogo a trattamenti economico-normativi inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi applicati agli altri

 

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lavoratori dipendenti della medesima impresa. Il lavoratore economicamente dipendente, indistintamente dalla durata della prestazione cui è obbligato, è computato ai fini della soglia dimensionale dell'impresa o della diversa attività organizzata da altri.
      L'accordo di cui al terzo comma, qualora intervenga fra i contraenti di un contratto di lavoro in corso di esecuzione, non costituisce novazione del rapporto di lavoro né può comportare per il lavoratore peggioramenti del trattamento economico-normativo».